Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede, infatti, che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è che, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
In base a quanto sopra esposto e in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.
In sintesi, le indicazioni di seguito esposte, che sono state condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Indicazioni sulla modalità formativa “Videoconferenza”
Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo: Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Conclusioni
In base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell’apprendimento, che deve essere individuale, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).